Veicoli destinati ai disabili

Veicoli destinati ai disabili: quali categorie di disabili usufruiscono dell'esenzione dell'IPT
I disabili affetti da patologie determinate dalla legge sono esenti dal pagamento dell?imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l?acquisto di veicoli destinati alla loro mobilità.
Per legge l?esenzione dal pagamento dell?IPT per acquisto di veicoli a favore delle seguenti categorie di disabili:
- Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adottati per la loro locomozione (art. 8 L. 449/1997);
- Disabili mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento di accompagno (art. 30, comma 7 L. 338/00);
- Disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall?adattamento del veicolo (art.30, comma 7, L. 338/00);
Il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla persona cui il disabile è fisicamente a carico. L?esenzione si applica sia nel caso che il veicolo sia condotta dal disabile, sia nel caso in cui sia utilizzato per l?accompagnamento del disabile.
Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo.
Documentazione da presentare in allegato alla richiesta di esenzione al PRA per veicoli destinati ai disabili
Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione
- Fotocopia della carta di circolazione da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisica/ motoria
- l?adattamento tecnico, riguarda modifiche ai comandi di guida, alla carrozzeria oppure alla sistemazione interna del veicolo per mettere il disabile in condizione di accedervi; ad esempio può consistere in una pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico)
- Fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consentono la possibilità), non è necessario il possesso della patente di guida speciale;
- Certificazione attestante la condizione di disabilità: verbale di accertamento dell?handicap rilasciato da una Commissione medica pubblica, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità;
- Dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente non è intestatario di altri veicoli per i quali abbia ottenuto l?esenzione;
- Nel caso in cui il veicolo sia intestato al soggetto cui il disabile è fisicamente a carico, presentare autocertificazione relativa all?ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell?intestatario dell?auto;
Disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
- Verbale di accertamento dell?handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all?art. 4 della legge n. 104/1992 o dalle altre commissiono mediche pubbliche preposte all?accertamento dell?invalidità, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da disabilità psichica. I soggetti affetti dalla sindrome di Down, oltre che dalle componenti commissioni mediche delle ASL, possono essere dichiarati persone con handicap grave (ai sensi dell?art.3, comma 3 Legge 104/92) anche dal proprio medico di base su richiesta corredata dell?apposito esame clinico detto del ?cariotipo?.
- Certificato di attribuzione dell?indennità di accompagnamento emesso dalla commissione a ciò preposta o documentazione dalla quale risulti che il disabile ha preferito usufruire di altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria a totale carico di un ente pubblico.
- Dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente non è intestatario di altri veicoli per i quali abbia ottenuto l?esenzione.
- Nel caso in cui il veicolo sia intestato al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico, presentare autocertificazione relativa all?ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell?intestatario dell?auto.
Disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluri-amputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo
- Verbale di accertamento dell?handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all?art 4 della legge n. 104/1992 o dalle altre commissioni mediche pubbliche preposte all?accertamento dell?invalidità, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
I pluri-amputati possono anche presentare:
in caso di assenza di entrambi gli arti superiori, il verbale di commissioni mediche diverse da quella di cui alla Legge 104/1992.
In caso di pluri-amputati degli arti superiori che siano vittime di guerra, l?accertamento eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra.
- Dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente non è intestatario di altri veicoli per i quali abbia ottenuto l?esenzione.
- Nel caso in cui il veicolo sia intestato al soggetto cui il disabile è fisicamente a carico, presentare autocertificazione relativa all?ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell?intestatario dell?auto.
I veicoli per i quali è concessa l'esenzione IPT
- Le autovetture, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina o ibrido, fino a 2800cc per i veicoli diesel o ibrido, di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico.
- Gli autoveicoli per trasporto promiscuo, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina o ibrido e fino a 2800 cc per i veicoli diesel o ibrido, di potenza non superiore a 150 Kw se con motere elettrico.
- Gli autoveicoli uso speciale con accesso per sedia a rotelle.
- Le motocarrozzette.
- I motoveicoli per trasporto promiscuo.
- I motoveicoli per trasporto specifici.