Esportazione di un veicolo in un paese UE o Extra UE
Se si vuole esportare definitivamente un veicolo occorre prima effettuare la ?radiazione per definitiva esportazione all?estero? dall?Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico.
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell?art.103 comma 1 del Codice della Strada, sono entrate in vigore le nuove modalità di radiazione a seguito di definitiva esportazione all?estero.
Le nuove disposizioni, prevedono come requisito per la radiazione che, alla data di richiesta della cancellazione, il veicolo abbia la revisione in corso di validità o sia stato sottoposto, nell?anno in cui ricorre l?obbligo della revisione, a visita e prova per l?accertamento alla circolazione ai sensi dell?art.75 del codice della Strada.
Al termine della radiazione viene emesso il documento unico di circolazione e di proprietà (DU) non valido per la circolazione, con l?annotazione della cessazione dalla circolazione del veicolo per definitiva esportazione in un altro Paese UE o in uno Stato extra UE.
Dal periodo successivo alla data dell?avvenuta annotazione della radiazione, si interrompe l?obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo e dopo richiedere la ?Cessazione della circolazione per esportazione?.
Nel caso in cui sul veicolo da esportare risulti iscritta un?ipoteca non ancora scaduta, un pignoramento o un sequestro, deve essere allegato un atto comprovante l?assenso alla radiazione da parte del creditore o dell?autorità competente.
In particolare, per l?esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute è necessario allegare l?atto di assenso del creditore reso nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio.
La radiazione per definitiva esportazione può essere richiesta dall?intestatario o dall?avente titolo (ad esempio l?erede o il proprietario non ancora destinatario al PRA) In quest?ultimo caso, l?avente titolo non intestatario al PRA deve allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all?asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.
Documentazione Necessaria
· Istanza unificata;
· Se la richiesta è presentata dell?avente titolo non intestatario al PRA è necessario allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all?asta, accettazione di eredità ecc...) redatto nelle forme prescritte dalla legge;
· Certificato di Proprietà (CDP) in formato cartaceo, Carta di Circolazione o Documento unico di circolazione;
· Targhe anteriore e posteriore
· Documento di identità in corso di validità;
· Codice fiscale;